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Art. 171

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I monoassi devono avere due fari a luce anabbagliante e due catarifrangenti anteriori e posteriori.
  2. Per i monoassi con larghezza massima di 1,00 m senza le attrezzature di lavoro sono sufficienti una delle luci prescritte e un catarifrangente a sinistra.
  3. Le attrezzature di lavoro che sporgono dal monoasse lateralmente più di 0,15 m devono essere muniti di catarifrangenti propri applicati il più esternamente possibile.
  4. L’uso dei dispositivi di illuminazione sui monoassi che non pesano più di 80 kg senza attrezzi accessori è retto dall’articolo 120a lettera a.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693).

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