Torna alla legge

Art. 180

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I ciclomotori leggeri con sella per il conducente possono avere in aggiunta i seguenti posti:
    1. un sedile per un passeggero e due sedili per fanciulli secondo l’articolo 175 capoverso 5 secondo periodo; oppure
    2. quattro sedili per fanciulli secondo l’articolo 175 capoverso 5 secondo periodo.
  2. I ciclomotori leggeri possono essere costituiti da una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle.
  3. Gli indicatori di direzione lampeggianti dei ciclomotori leggeri con carrozzeria aperta possono, se rimangono ben visibili, divergere dalle esigenze di cui all’allegato 10 numeri 52 e 312 come segue:
    1. sono sufficienti due indicatori montati esternamente a sinistra e a destra del manubrio, ciascuno visibile da davanti e da dietro come un unico dispositivo d’illuminazione;
    2. per la coppia posteriore la distanza prescritta di 0,35 m tra il bordo inferiore delle superfici illuminanti e il suolo può essere ridotta se:
    1. la parte posteriore del veicolo è troppo bassa per il montaggio degli indicatori all’altezza prescritta, e 2. è garantita una distanza minima delle superfici illuminanti dal suolo di 0,15 m.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.