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Art. 182

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Le dimensioni dei rimorchi non devono superare:
metri
a. lunghezza (esclusi i semirimorchi)12,00
b.1 distanza tra il perno di aggancio e l’estremità posteriore del semirimorchio12,00
c.2 distanza tra il perno di aggancio e qualsiasi punto dell’estremità anteriore del semirimorchio2,04
d.3 larghezza dei veicoli climatizzati2,60
e.4 larghezza degli altri rimorchi2,55
f. altezza4,00
  1. I semirimorchi appositamente equipaggiati per il trasporto di container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi possono superare la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera b al massimo di 0,15 m (art. 65 cpv. 4 ONC5).6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651).

  3. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

  4. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

  5. RS 741.11

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651).

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