741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I «rimorchi» sono veicoli costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I carrelli di traino monoasse non sono considerati rimorchi.1
Ai veicoli a motore che sono trainati con l’ausilio di un timone, come se fossero rimorchi, si applicano per analogia le prescrizioni concernenti i rimorchi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
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