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Art. 193

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Sono autorizzati i seguenti dispositivi complementari:1
    1. 2 due luci di fermata e due luci di posizione, se non sono prescritte, come anche due luci di ingombro visibili davanti e due visibili dietro nonché luci di ingombro laterali;
    2. una o due luci di retromarcia;
    3. catarifrangenti visibili lateralmente come anche luci di ingombro laterali;
    4. una luce per illuminare la sigla distintiva di nazionalità;
    5. un’illuminazione del compartimento riservato ai passeggeri o al carico, purché non disturbi gli altri utenti della strada;
    6. luci di avvertimento lampeggianti;
    7. sui rimorchi adibiti al trasporto di persone nel servizio di linea: cartelli illuminati indicanti il percorso e la destinazione;
    8. luci gialle di pericolo (vigono le condizioni dell’art. 110 cpv. 3 lett. b);
    9. uno o due fari fendinebbia;
    10. 3 luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) come anche luci di avvertimento lampeggianti su cavalletti o dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo;
    11. catarifrangenti non triangolari, se sono incorporati con un dispositivo di illuminazione posteriore;
    12. luci per illuminare i lavori, se con il veicolo sono eseguiti lavori che le rendono necessarie;
    13. 4 una luce di fermata supplementare (art. 75 cpv. 4) o due luci di fermata supplementari collocate in alto (l’allegato 10 n. 322 non è applicabile);
    14. 5 due indicatori supplementari di direzione lampeggianti collocati in alto (l’allegato 10 n. 21 e 322 non è applicabile);
    15. 6 due luci di coda supplementari collocate in alto, se non sono montate le luci di ingombro corrispondenti (i n. 21 e 322 dell’allegato 10 non sono applicabili);
    16. 7 sui veicoli delle categorie O di lunghezza superiore a 6 m: oltre alle luci di retromarcia, una o due luci di retromarcia supplementari visibili posteriormente o trasversalmente con un angolo massimo di 15 gradi; queste devono poter essere accese soltanto se la luce di posizione del veicolo trattore è inserita;
    17. 8 sui rimorchi nel servizio di linea: cartelli illuminati indicanti il percorso e il luogo di destinazione;
    18. 9 nel punto più esterno possibile da entrambi i lati, una o due luci gialle non abbaglianti, visibili da entrambi i sensi di marcia (art. 31 cpv. 2 ONC10);
    19. 11 sui rimorchi della polizia, del servizio doganale, del servizio antincendio, della protezione civile e del servizio sanitario nonché sui rimorchi periodicamente impiegati per la manutenzione delle strade: pannelli a messaggio variabile illuminati o luminescenti.
  2. I catarifrangenti posteriori dei rimorchi possono essere costituiti da un rivestimento retroriflettente e devono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice verso l’alto. La lunghezza del lato è di 0,15 m al minimo e di 0,20 m al massimo.12
  3. È vietato qualsiasi altro dispositivo d’illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto verso l’esterno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

  6. Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

  7. Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  8. Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  9. Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693).

  10. RS 741.11

  11. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

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