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Art. 199

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Il peso totale dei rimorchi trainati da monoassi può raggiungere il 500 per cento del peso a vuoto del veicolo trattore quando il convoglio, con carico completo, può avviarsi su una pendenza del 12 per cento.
  2. I rimorchi devono essere muniti di un freno, azionabile e bloccabile dal sedile del conducente, che permetta di ottenere la decelerazione prescritta nell’allegato 7 e possa impedire che il convoglio a pieno carico si metta in moto da sé su una salita o discesa con una pendenza fino al 12 per cento. Nei rimorchi con un peso totale fino a 0,15 t non è necessario un freno se sono sempre trainati dallo stesso monoasse che può frenare il convoglio con l’efficacia necessaria.1
  3. Per i rimorchi non è necessaria la luce di fermata.2I rimorchi la cui larghezza supera 1,00 m devono essere muniti di due luci di ingombro.
  4. Ai rimorchi trainati da monoassi non si applicano le disposizioni dell’articolo 189 capoversi 4 e 5 concernenti il funzionamento automatico dei freni e dell’agganciamento di sicurezza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

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