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Art. 201

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Gli impianti di frenatura dei rimorchi di lavoro devono essere conformi all’articolo 189 della presente ordinanza o ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
  2. L’efficacia dell’impianto di frenatura può essere controllata conformemente all’allegato 7 invece che al regolamento delegato (UE) 2015/68.
  3. Ai semirimorchi con impianti di frenatura conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68 si applicano le disposizioni per i rimorchi a timone rigido. Alle condotte di collegamento tra trattori a sella e semirimorchi e all’efficacia di frenatura si applicano le esigenze per i semirimorchi di cui all’articolo 189 capoverso 1 della presente ordinanza. Gli impianti di frenatura a inerzia non sono ammessi.

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