741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Le disposizioni dell’articolo 45 capoverso 2 concernenti la leggibilità, rispetto all’asse longitudinale, delle targhe posteriori si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1998. Per quelli già in circolazione prima di questa data le presenti disposizioni si applicano a partire dal 1° ottobre 1999.
Le disposizioni dell’articolo 95 capoverso 1 lettera i concernenti il peso massimo ammesso e capoverso 2 lettera a concernenti i carichi sull’asse si applicano ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1998, come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1999.
Le disposizioni dell’articolo 76 capoverso 4 concernenti il circuito elettrico dei fari fendinebbia di coda, dell’articolo 106 capoverso 2 concernente i poggiatesta e dell’articolo 192 capoverso 1 lettera a sulle luci di posizione sui rimorchi si applicano ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche alla prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001.
Le disposizioni dell’articolo 106 capoverso 1 concernenti le cinture di sicurezza si applicano:
ai veicoli della categoria M2con un peso totale massimo di 3,50 t sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999, come anche alla prima immatricolazione di detti veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001;
agli altri veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1998, come anche per la prima immatricolazione di siffatti veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1999.
Le disposizioni dell’articolo 112 capoverso 4 concernenti gli specchi retrovisori si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a contare dal 1° gennaio 1999. Per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1998 le disposizioni si applicano dal 1° ottobre 1999.
Le disposizioni dell’articolo 121 capoverso 2 concernenti le altezze minime dei corridoi, dell’articolo 140 capoverso 1 lettera a concernente il collocamento di luci di posizione e dell’articolo 158 capoverso 2 concernente le esigenze per gli ancoraggi delle cinture si applicano ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche per la prima immatricolazione dei veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2000.
Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell’allegato 2 si applicano – nella misura in cui le presenti disposizioni transitorie non prevedano altri termini – le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si fonda sul momento dell’importazione o della costruzione in Svizzera.
I numeri 111 lettera b, 122 e 212 dell’allegato 5 (fumo e gas di scarico) come anche i numeri 111.3 e 431 lettere b-d dell’allegato 6 (livello sonoro) si applicano ai veicoli sottoposti all’esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2003.
Il capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE 222 di cui i numeri 111 lettera b dell’allegato 5 e 222 (fumo e gas di scarico) si applica, per quanto concerne i valori limite, alla seconda tappa (allegato I n. 2.2.1.1.3) per le motoleggere sottoposte al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 2002 come anche per la prima immatricolazione di motoleggere importate o costruite in Svizzera a contare dal 1° luglio 2004.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1819). ↩
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