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Art. 222c

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. In deroga all’articolo 7 capoverso 4, il peso totale dei veicoli soggetti all’ordinanza del 6 marzo 20001concernente la tassa sul traffico pesante e immatricolati prima del 1° gennaio 1999 a nome del richiedente può essere abbassato una sola volta. Il peso totale ridotto dev’essere maggiore di 3500 kg.
  2. La domanda di riduzione del peso totale dev’essere presentata all’autorità cantonale competente entro il 31 dicembre 2000.
  3. Il peso garantito è inoltre iscritto nella licenza di circolazione sotto la campo «Decisione dell’autorità».
  4. Per modifiche successive del peso si applica di nuovo l’articolo 7 capoverso 4.

Footnotes

  1. RS 641.811

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