741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° maggio 2012 si applica fino al 1° gennaio 2020 il diritto anteriore per quanto concerne la limitazione dei posti a sedere di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera f.
Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne i dispositivi di fissaggio per lo stivaggio del carico di cui all’articolo 66 capoverso 1bis.
Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° maggio 2012 si applica il diritto anteriore per quanto concerne l’impianto di posizionamento delle luci e l’impianto di pulizia dei fari di cui all’articolo 74 capoverso 4.
Ai veicoli della categoria N1importati o costruiti in Svizzera prima del 24 agosto 2015, ad esclusione di quelli derivati da veicoli della categoria M1e aventi un peso totale massimo di 2,5 t, si applica il diritto anteriore per quanto concerne il sistema antibloccaggio e il dispositivo di assistenza alla frenata di cui all’articolo 103 capoverso 5.1
Ai veicoli delle categorie M e N immatricolati per la prima volta con seggiolini per fanciulli o modificati in modo corrispondente prima del 1° agosto 2012 si applica il diritto anteriore per quanto concerne il livello di protezione equivalente a quello previsto nel regolamento UNECE n. 44/03 conformemente all’articolo 106 capoverso 3.
Ai veicoli esonerati dall’approvazione del tipo e a quelliomologati prima del 1° ottobre 2012 si applica il dirittoanterioreper quanto concerne le luci di circolazione diurna di cui all’articolo 109 capoverso1bis.
Ai veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne i dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante su piattaforme elevatrici di cui agli articoli 109 capoverso 5 e 192 capoverso 6. Nel caso di veicoli non soggetti a immatricolazione è determinante il momento della costruzione.
Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne il contrassegno dei dispositivi di agganciamento di cui agli articoli 118 lettera h e 119 lettera r. Nel caso di veicoli non soggetti a immatricolazione è determinante il momento della costruzione.
Alle farmacie di bordo in uso già il 1° gennaio 2013 si applica fino al 1° gennaio 2018 il diritto anteriore per quanto concerne l’articolo 123 capoverso 4.
Ai veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne gli indicatori di direzione lampeggianti di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera c.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 gen. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). ↩
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