741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Per quanto riguarda l’articolo 100 capoverso 1 lettera a, per l’applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 165/2014, in deroga all’articolo 3b capoverso 1, fa fede la data della prima immatricolazione.
I veicoli immatricolati per la prima volta prima del 15 giugno 2019 possono essere equipaggiati con un tachigrafo ai sensi del diritto previgente. I veicoli i cui conducenti sono soggetti all’OLR 11, dal 15 giugno 2034 devono tuttavia essere muniti di un tachigrafo ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 se impiegati nel traffico transfrontaliero.
Per gli specchi retrovisori laterali di cui all’articolo 112 capoverso 5, montati prima del 1° maggio 2019, è sufficiente una superficie di 300 cm2.
Gli autobus importati o costruiti in Svizzera fino al 1° settembre 2021 possono essere immatricolati per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 123 capoverso 5 sul sistema di protezione antincendio.
Ai rimorchi della categoria O immatricolati per la prima volta prima del 1° maggio 2019 e successivamente immatricolati o messi in servizio come rimorchi di lavoro, rimorchi di carri a motore e di lavoro o rimorchi agricoli e forestali (art. 200–209) si applica il nuovo diritto per quanto riguarda gli impianti di frenatura.