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Art. 34a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale

L’autorità di immatricolazione può affidare gli esami successivi ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l’esecuzione a regola d’arte. Fanno eccezione gli esami successivi basati su notifiche della polizia (art. 34 cpv. 1).

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