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Art. 36a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I veicoli devono soddisfare le esigenze tecniche della presente parte oppure quelle dell’OETV 11, dell’OETV 22o dell’OETV 33.
  2. Ai veicoli provvisti di omologazione generale UE o di corrispondente dichiarazione di conformità del costruttore nonché ai veicoli conformi alle esigenze tecniche del-l’OETV 1, dell’OETV 2 o dell’OETV 3 si applicano inoltre gli articoli 45, 52 capo-verso 6, 53 capoverso 3, 58 capoverso 4, 66 capoverso 1bis, 68 capoversi 1 e 4, 69 capoverso 2bis, 90, 99a–102, 114, 117 capoverso 2, 123 capoverso 4, 134 capover-so 1, 163 capoverso 4 lettera b nonché 195 capoversi 3 e 5 della presente ordinanza.4
  3. I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono inoltre soddisfare le esigenze tecniche della SDR5.
  4. I veicoli esteri devono soddisfare le esigenze tecniche della presente parte, purché non siano più severe di quelle delle convenzioni internazionali o del diritto dello Stato di immatricolazione.
  5. I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui all’allegato 5 della Convenzione dell’8 novembre 19686sulla circolazione stradale.

Footnotes

  1. RS 741.412

  2. RS 741.413

  3. RS 741.414

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 608).

  5. RS 741.621

  6. RS 0.741.10

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