| metri | |
|---|---|
| a. autoveicoli, esclusi gli autobus | 12,00 |
| b. autobus a due assi | 13,50 |
| c. autobus a più di due assi | 15,00 |
| d. autobus snodati | 18,75.1 |
a.4 autoveicoli con cabina di guida aerodinamica allungata conforme al regolamento (UE) 2019/2144;
b. autoveicoli con serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione del veicolo, purché venga compensata solo la diminuzione della superficie di carico dovuta agli accumulatori di energia e non ne derivi una maggiore capacità di carico.5
1quater. Le parti di veicoli o le attrezzature di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida.6
1quinquies. Gli attrezzi accessori montati temporaneamente e necessari per lavori di manutenzione negli spazi pubblici, per lavori agricoli e forestali o per autoveicoli di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 5,00 m dal centro del dispositivo di guida. Il carico per asse ammesso (art. 95 cpv. 2), la capacità di carico degli assi (art. 41 cpv. 2) e la capacità di carico degli pneumatici (art. 58 cpv. 1) non devono essere superati.7
2. La larghezza di un autoveicolo non deve superare:
| metri | |
|---|---|
| a. per i veicoli climatizzati | 2,60 |
| b. per gli altri autoveicoli8 | 2,55 |
| 3L’altezza degli autoveicoli non deve superare | 4,00 |
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3567). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). ↩
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