(art. 5i , 7, 27 e 65)
Risultato dell’esame medico di idoneità alla guida
(notifica all’autorità cantonale)
Confederazione Svizzera
Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
1 Risultati
1.1 Acuità visiva:
A destra: non corr.: corr.:
A sinistra: non corr.: corr.:
1.2 Non sussistono malattie o condizioni aventi ripercussioni sull’idoneità medica alla guida, quali ad esempio:
– limitazioni del campo visivo
– malattia progressiva degli occhi
– abuso di o dipendenza da alcol, stupefacenti o medicamenti
– epilessia o altre malattie neurologiche
– diabete
– disturbi dello stato di coscienza
– malattie psichiche
– sincopi
– sonnolenza
– sviluppo di demenza
– deficit cognitivi
Sussistono le seguenti malattie o condizioni aventi ripercussioni sull’idoneità medica alla guida:
2 Conclusioni
2.1 I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)
2.2 Risultato non chiaro: la valutazione definitiva dovrà essere effettuata da un medico riconosciuto di livello 3 o 4
Sussistono seri dubbi circa l’idoneità alla guida, per cui sarebbe bene evitare di guidare fino a ulteriore accertamento
3 Condizioni
Comunicazione del risultato della visita di controllo all’autorità cantonale tra . mese/i
3.3 Altre condizioni (ad es. misurazione della glicemia prima di mettersi alla guida in caso di trattamento del diabete con rischio di ipoglicemia):
4 Visita di controllo successiva
Intervalli conformi all’OAC
Intervalli più frequenti di quelli previsti dall’OAC:
Prossima visita di controllo tra . mese/i effettuata da un medico riconosciuto di livello .
Data dell’esame:
Global Location Number (GLN) del medico:
Timbro e firma del medico: