741.522OMaeCFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
I veicoli utilizzati dai maestri conducenti nelle lezioni pratiche di guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (allegato 12 numero V OAC1).
Nei veicoli per la scuola guida della categoria B devono essere messe a disposizione del maestro conducente le stesse installazioni con comando a pedale dell’allievo conducente, nei veicoli per la scuola guida delle categorie C e D nonché delle sottocategorie C1 e D1 un doppio pedale del freno e della frizione. Fanno eccezione i veicoli di riserva.
Il capoverso 2 non si applica alle lezioni di guida su veicoli adattati alle disabilità fisiche degli allievi conducenti portatori di handicap fisici e ammessi alla circolazione dall’autorità d’ammissione. È sufficiente che il veicolo sia dotato di un freno di stazionamento ad azione progressiva facilmente raggiungibile dal maestro conducente.
I veicoli per la scuola guida devono essere muniti di specchi retrovisori supplementari per offrire al maestro conducente una visuale simile a quella dell’allievo conducente. Fanno eccezione gli specchi d’accostamento e quelli anteriori.
Sui veicoli per la scuola guida i tachimetri e i principali indicatori necessari all’esercizio devono essere visibili dal posto del passeggero.