Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti:
- maestro conducente: titolare di un’abilitazione a maestro conducente;
- scuola guida: azienda il cui scopo principale è quello di impartire lezioni di guida tramite una o più persone;
- maestro conducente indipendente: maestro conducente che non è al servizio di un datore di lavoro o non è soggetto a rapporti di subordinazione;
- durata del lavoro: tempo durante il quale il maestro conducente dipendente deve tenersi a disposizione del datore di lavoro, inclusi il solo tempo di presenza e le pause inferiori a un quarto d’ora; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il maestro conducente esercita un’attività lucrativa presso un altro datore di lavoro nonché la durata di un’attività lucrativa indipendente;
- lezioni di guida: corsi di formazione teorica e pratica impartiti ad allievi conducenti che desiderano ottenere una licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 dell’ordinanza del 27 ottobre 19761sull’ammissione alla circolazione (OAC); le lezioni di guida includono anche l’insegnamento col sussidio di simulatori di guida;
- 2 pratica di formazione: corsi di formazione per allievi conducenti descritti nei moduli B7, A7 e C7 dell’allegato 1 e svolti sotto la sorveglianza degli organizzatori riconosciuti.