Ai fini dell’adempimento dei loro compiti, gli organi incaricati della riscossione della tassa e della verifica del pagamento della stessa possono trattare i dati che riguardano detentori di veicoli e provengono da sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essi utilizzano i dati esclusivamente per gli scopi previsti.
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