Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l’accesso reciproco ai documenti ufficiali.
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su ri-chiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge.
Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell’adempimento della loro attività di servizio constatano un’infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all’autorità competente per il perseguimento penale.
L’assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull’articolo 30 della legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo.