Il credito fiscale si prescrive alla fine dell’anno successivo a quello in cui la tassa è divenuta esigibile.
La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione dell’autorità competente. Essa è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.
In ogni caso, il credito fiscale si prescrive cinque anni dopo che la tassa è divenuta esigibile.
Se il credito fiscale risulta da una contravvenzione secondo l’articolo 14, la prescrizione si fonda sull’articolo 17.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.