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Commenti: Art. 10 | Omnilex
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OCPF · Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
Art. 10
Art. 9
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742.120
OCPF
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
La concessione menziona:
il nome, la sede e l’indirizzo del gestore dell’infrastruttura;
il punto iniziale e finale dell’infrastruttura nonché i punti nodali più importanti;
lo scartamento, se del caso il sistema di cremagliera;
il tipo di trazione e, nel caso di trazione elettrica, anche il sistema di corrente;
la durata della concessione;
gli obblighi e le condizioni;
nel caso di nuove tratte, i termini per la presentazione dei piani, all’inizio e alla conclusione dei lavori di costruzione;
la portata dell’obbligo di esercizio e le eventuali restrizioni dei trasporti e degli orari di esercizio.
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