742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’UFT sente i Cantoni, le imprese di trasporto con una concessione per il trasporto di viaggiatori e i gestori dell’infrastruttura interessati.
I Cantoni provvedono a rendere pubbliche in maniera adeguata le domande per il rilascio o la modifica delle concessioni. Informano l’UFT sui pareri di terzi pervenuti.
Nel caso di nuove tratte, il termine è di tre mesi. Negli altri casi è di un mese.
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