742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Sono oggetto del finanziamento le costruzioni, gli impianti e le installazioni di cui all’articolo 62 capoverso 1 Lferr nonché i veicoli necessari per l’esercizio e il mantenimento della qualità di tale infrastruttura.
Possono essere altresì oggetto del finanziamento:
le costruzioni e gli impianti che non sono più necessari per l’esercizio dell’infrastruttura, se il mantenimento della qualità è di interesse pubblico e non può essere finanziato altrimenti;
le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i veicoli a utilizzazione mista di gestori dell’infrastruttura, compresi i costi convenuti per il finanziamento con capitale di terzi.
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