742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il finanziamento dell’esercizio e del mantenimento della qualità è disciplinato da convenzioni sulle prestazioni di cui all’articolo 51 Lferr.
Il finanziamento dell’ampliamento è disciplinato da convenzioni di attuazione di cui all’articolo 48f Lferr. Queste convenzioni sono valide fino alla conclusione dei relativi progetti.
I fondi sono prelevati dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 20131sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. I progetti i cui lavori di costruzione sono già iniziati sono prioritari rispetto ai nuovi progetti.