742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La chiave per il calcolo delle partecipazioni cantonali al versamento di cui all’articolo 57 capoverso 1 Lferr pondera al 50 per cento sia per la Confederazione sia per i Cantoni i viaggiatori-chilometri e i treni-chilometri ordinati congiuntamente nel traffico regionale viaggiatori.
L’UFT calcola ogni anno le partecipazioni per l’anno successivo sulla base dei dati previsionali delle convenzioni sull’offerta di cui all’articolo 31a LTV1concluse per l’anno precedente. Nel calcolo tiene conto delle offerte di trasporto su tratte e tronchi per la cui infrastruttura vengono erogati contributi dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. Comunica ai Cantoni il risultato del calcolo per l’anno seguente alla fine di febbraio.
Il versamento viene addebitato trimestralmente sul conto corrente di ogni Cantone presso la Banca nazionale svizzera.