742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Sono considerate tratte per il collegamento capillare, e come tali escluse dalle prestazioni federali secondo l’articolo 49 Lferr, le tratte:
destinate prevalentemente alle offerte secondo l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 4 novembre 20091sul trasporto di viaggiatori o l’articolo 8 capoverso 7 dell’ordinanza del 16 ott. 20242sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV); oppure
le cui fermate non distano, per la maggior parte, più di 1,5 km una dall’altra e non servono al collegamento di altre località alla rete ferroviaria.3
Le tratte per il collegamento capillare sono determinate al rilascio della concessione o, su domanda di un Cantone, prima della stipula della convenzione sulle prestazioni.
Nuovo testo giusta dall’all. 4 cifra II n. 2 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). ↩
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