742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
In caso di investimenti in impianti a fune beneficiari di indennità della Confederazione e dei Cantoni secondo gli articoli 28–31c LTV1, si possono concludere convenzioni di finanziamento. Esse sono valide fino alla conclusione del progetto.
Sono considerati investimenti nell’infrastruttura di imprese di trasporto a fune ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20062sugli impianti a fune il 50 per cento degli investimenti complessivi. I contributi agli investimenti sono concessi a fondo perso.3
Nuovo testo giusta dall’all. 4 cifra II n. 2 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). ↩
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