Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 59 Lferr possono essere versati se la riparazione dei danni supera le possibilità finanziarie dei gestori dell’infrastruttura, in particolare se essa genererebbe nel conto annuale costi non coperti superiori al 20 per cento dell’indennità annua per l’esercizio o a un milione di franchi.
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