742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’UFT gestisce il finanziamento dell’infrastruttura.
Il processo di gestione comprende in particolare:
la pianificazione delle prestazioni da fornire e degli obiettivi da convenire nonché pure le trattative con i gestori dell’infrastruttura o con terzi (società costruttrici) incaricati di attuare le misure;
la verifica periodica della fornitura delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi da parte dei gestori dell’infrastruttura e delle società costruttrici (monitoraggio);
la disposizione di misure tecniche, finanziarie od organizzative adeguate, qualora il raggiungimento degli obiettivi sia compromesso;
se del caso, l’adeguamento delle prestazioni da fornire o degli obiettivi convenuti oppure la modifica della convenzione sul finanziamento.
L’UFT fissa caso per caso i termini per le fasi del processo e li comunica tempestivamente ai gestori dell’infrastruttura, alle società costruttrici e ad altri servizi responsabili della pianificazione (art. 15 cpv. 2).
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