742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
La presente ordinanza disciplina l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie da parte di un’impresa di trasporto ferroviario (accesso alla rete).
Si applica alle infrastrutture ferroviarie che possono essere esercitate in virtù di una concessione o di un accordo internazionale.
L’accesso alla rete non è obbligatoriamente accordato a:
le ferrovie esclusivamente a cremagliera;
le tratte le cui caratteristiche escludono l’utilizzo da parte di altre imprese di trasporto ferroviario;
le parti degli impianti che un’impresa ferroviaria esercita esclusivamente per la manutenzione di veicoli o dell’infrastruttura.
Le disposizioni di cui alla sezione 6 sui prezzi delle tracce si applicano anche alle tratte per le quali la Confederazione ha concluso una convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 51 Lferr con il gestore dell’infrastruttura o una convenzione sull’offerta secondo l’articolo 21 dell’ordinanza dell’11 novembre 20091sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori con l’impresa di trasporto ferroviario.2