Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9a capoversi 3 e 6, 9b capoverso 4, 9c capoverso 4 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie (Lferr),2 ordina
RS 742.101 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163). ↩
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