(art. 8d cpv. 1 lett. b Lferr)
- La copertura assicurativa è sufficiente se l’impresa:
- attesta di essere assicurata per un importo pari ad almeno 100 milioni di franchi totali per sinistro e l’importo è disponibile almeno due volte per ogni anno civile; oppure
- presenta garanzie equivalenti.
- Se la copertura assicurativa si estingue prima della data indicata nel certificato assicurativo, nel contratto d’assicurazione la compagnia d’assicurazione s’impegna a coprire le pretese di risarcimento secondo le disposizioni dello stesso fino al momento della revoca dell’autorizzazione, ma al massimo per 15 giorni dopo che l’UFT è stato informato della fine del contratto. Come data della revoca vale il giorno in cui è passata in giudicato la decisione di revoca.