(art. 8d cpv.1 lett. c Lferr)
- L’impresa di trasporto ferroviario e i relativi responsabili della direzione non devono essere stati condannati nel corso degli ultimi dieci anni precedenti la data della domanda per:
- un crimine;
- infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni applicabili al settore professionale in materia di retribuzione, assicurazioni sociali e condizioni di lavoro, in particolare la durata del lavoro e i periodi di riposo;
- infrazioni gravi o ripetute contro le disposizioni riguardanti la sicurezza nel traffico ferroviario o contro le prescrizioni sulla circolazione dei treni; oppure
- infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni doganali.
- Contro l’impresa o i responsabili della direzione non devono esservi attestati di carenza di beni.