742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Il servizio competente o l’impresa che constata indizi secondo cui una persona soggetta all’obbligo di licenza potrebbe essere inidonea a prestare servizio per motivi medici o psicologici o altri motivi, notifica immediatamente tali indizi all’UFT e all’impresa interessata.1
L’UFT stabilisce in una direttiva quali infrazioni alle prescrizioni commesse da una persona soggetta all’obbligo di licenza devono essere notificate all’UFT in vista dell’esame dell’idoneità medica e psicologica o della capacità professionale.
Se è accertata l’incapacità di prestare servizio, i risultati dei controlli secondo gli articoli 16–25 sono trasmessi all’autorità di perseguimento penale competente, all’UFT, all’impresa ferroviaria, al medico di fiducia e allo psicologo di fiducia.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687). ↩
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