742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ordinare, in casi eccezionali, deroghe alle prescrizioni o alle disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza, allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici.
L’UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che:
è garantito lo stesso livello di sicurezza; o
non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per ridurre i rischi.
In casi singoli, può escludere dall’applicabilità della presente ordinanza e delle sue disposizioni d’esecuzione le imprese ferroviarie con condizioni d’esercizio molto semplici.1
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687). ↩
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