742.141.21OVFDepartmental Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Chi si candida per seguire una formazione di macchinista delle categorie B80, B100 o B o una formazione di conducente di tram deve sottoporsi a un esame di idoneità psicologica per la categoria corrispondente.
Chi si candida per seguire una formazione in una delle altre categorie deve sottoporsi a un esame psicologico se sussistono dubbi riguardo alla sua idoneità psicologica.
Nell’ambito dell’esame psicologico, uno psicologo di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista psicologico a guidare veicoli motore.
Se necessario per determinare l’idoneità psicologica, lo psicologo di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati.
Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, lo psicologo di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità psicologica e in particolare eventuali limitazioni. Su richiesta della persona esaminata, l’UFT emette una decisione impugnabile.
La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato psicologico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte dello psicologo di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici.
Un esame psicologico non superato può essere ripetuto al più presto dopo un anno e al massimo due volte; può essere ripetuto una sola volta in caso di formazione per una categoria superiore.
Per le persone di età fino a 49 anni l’ultimo esame psicologico di esito positivo non deve risalire a più di cinque anni prima; a partire dal cinquantesimo anno d’età esso non deve risalire a più di tre anni prima. L’esame è valido finché la persona in questione:
non ha concluso la formazione;
svolge l’attività soggetta all’obbligo di licenza; oppure
conduce autobus sulle reti stradali delle imprese di trasporto menzionate nell’allegato 3, in previsione della successiva formazione di conducente di tram.
L’esito dell’esame può essere riconosciuto entro 12 mesi ai fini della valutazione di una categoria superiore o inferiore.1
L’UFT può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.
L’UFT emana direttive concernenti i requisiti psicologici.
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). ↩
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