742.141.21OVFDepartmental Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Se il candidato non supera un esame teorico o un esame pratico, può ripeterlo una volta.
Durante le ripetizioni degli esami deve essere presente un secondo perito esaminatore. Gli esami teorici orali devono essere svolti come esame individuale.
I candidati che per la seconda volta non superano l’esame per una categoria o per un’estensione, per un periodo di due anni non possono svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria o estensione.1
Scaduto tale termine si procede come per il primo conseguimento della licenza e del certificato. Il medico e lo psicologo di fiducia valutano la necessità di effettuare un nuovo esame medico o psicologico.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). ↩
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