742.141.21OVFDepartmental Ordinance1 gen 2010Fonte originale
La pratica di guida minima è di:
200 ore nell’arco di dodici mesi per i macchinisti della categoria B;
100 ore nell’arco di dodici mesi per:
1. macchinisti della categorie B100 e B80,
2. conducenti di tram con trasporto di viaggiatori;
c. 50 ore nell’arco di dodici mesi per:
1. conducenti di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, Ai40, Ai e Bi,
2. conducenti di tram senza trasporto di viaggiatori.
La metà della pratica di guida minima deve essere acquisita entro i primi due mesi successivi al superamento dell’esame di capacità.
2bis. I macchinisti in possesso di un’abilitazione di capomovimento della categoria A o B possono acquisire metà della loro pratica di guida minima mediante altrettante ore di direzione della circolazione.1
In singoli casi motivati, l’UFT può autorizzare una pratica di guida minima ridotta se non vi è pericolo per la sicurezza.
I macchinisti che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 assolvono la metà della pratica di guida minima su tratte e in stazioni conformemente alle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni.
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). ↩
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