742.141.21OVFDepartmental Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Chi non è in grado di provare la pratica di guida deve sostenere un esame pratico stabilito dal perito esaminatore.
Dopo un’interruzione della pratica di guida di 12 mesi o in caso di un’interruzione durante la quale vi siano state modifiche delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni o delle prescrizioni d’esercizio, il perito esaminatore può esigere la completa o parziale ripetizione dell’esame teorico.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.