742.141.21OVFDepartmental Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Sempre che il medico di fiducia non stabilisca una frequenza superiore, gli esami medici periodici devono essere effettuati alle scadenze seguenti:
per i macchinisti e i conducenti di tram ai sensi dell’articolo 4, ogni cinque anni fino al quarantesimo anno d’età, ogni tre anni fino al sessantesimo anno d’età e successivamente ogni anno;
per i macchinisti ai sensi dell’articolo 4 che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6, ogni tre anni fino al cinquantacinquesimo anno d’età e successivamente ogni anno, secondo le indicazioni dell’allegato II numero 3 della Direttiva 2007/59/CE1;
2 per conducenti di veicoli motore ai sensi degli articoli 5 e 10, ogni tre anni a partire dal cinquantesimo anno d’età e ogni anno a partire dal sessantaduesimo anno d’età; se questi conducenti di veicoli motore eseguono esclusivamente movimenti di manovra semplici ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o e, è applicabile l’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 20133sull’abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF);
4 per accompagnatori dei treni ai sensi dell’articolo 5 secondo le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla decisione 2011/314/UE5, ogni cinque anni fino al quarantesimo anno d’età, ogni tre anni fino al sessantatreesimo anno d’età e successivamente ogni anno, se operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6.
La periodicità della durata di validità decorre dal primo esame medico o dall’ultimo esame periodico. Se l’idoneità è confermata durante i sei mesi che precedono la scadenza della validità, la nuova periodicità decorre dalla data di scadenza.