742.141.21OVFDepartmental Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Chi intende effettuare corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numeri 2 e 3 deve superare un esame teorico concernente le conoscenze specifiche richieste delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio. Lo stesso vale per gli esami periodici.
Sulla base di un accordo ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 OASF, i periti esaminatori possono iscrivere nella licenza straniera o nel certificato straniero un permesso di guida per le corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numero 3 se il conducente di veicoli motore possiede conoscenze delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio sufficienti a garantire una guida sicura del veicolo motore. L’impresa ferroviaria istruisce tali conducenti e li sottopone a esame. Essa tiene un elenco delle persone autorizzate, da presentare all’UFT su richiesta.
L’UFT può riconoscere gli esami sostenuti all’estero.
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