L’UFT può incaricare propri specialisti di presenziare in qualità di secondo perito esaminatore alla ripetizione degli esami secondo l’articolo 29 capoverso 2 se tali specialisti sono presenti per anno civile ad almeno tre esami ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera a. Gli specialisti non sono tenuti a svolgere la pratica di guida minima di cui all’articolo 35.
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