Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC),
visti gli articoli 6, 8 capoverso 5 e 9 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza
del 4 novembre 20091sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF),
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