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Art. 12

742.144LRFFFederal Act1 ott 2000Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può creare i posti necessari all’esecuzione della presente legge presso l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale dell’ambiente1al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 19742a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
  2. I costi per il personale sono computati sul credito d’impegno.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ).

  2. RS 611.010

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