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Art. 15

742.144LRFFFederal Act1 ott 2000Fonte originale
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
  3. La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.
  4. La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028.1

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 20002

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469;FF 2013 425).

  2. DCF del 29 ago. 2000

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