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Art. 7a

742.144LRFFFederal Act1 ott 2000Fonte originale
  1. Se sono state accordate facilitazioni secondo l’articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l’Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.
  2. Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

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