Le FFS possono finanziare investimenti al di fuori del settore infrastrutturale beneficiario di indennità mediante mutui della Tesoreria federale gravati da interessi e rimborsabili, sempre che rispettino le esigenze riguardanti l’indebitamento netto definite negli obiettivi strategici del Consiglio federale.
Se per questi investimenti il fabbisogno delle FFS in termini di finanziamento esterno supera le esigenze riguardanti l’indebitamento netto secondo il capoverso 1, tale fabbisogno è coperto con apporti di capitale della Confederazione. Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale gli apporti di capitale necessari.
L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) conclude con le FFS convenzioni di diritto pubblico sulle operazioni di cui ai capoversi 1 e 2, che fissano in particolare gli oneri e le condizioni corrispondenti.
Se le FFS non sono in grado di rimborsare i mutui di cui al capoverso 1 o devono risanare il loro bilancio, nel quadro del preventivo il Consiglio federale può chiedere all’Assemblea federale la conversione dei mutui in capitale proprio.
D’intesa con l’AFF, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose per la Confederazione e le FFS.
Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere dall’AFF o d’intesa con l’AFF da terzi anticipi rimborsabili per un importo massimo di un miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.
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