Le disposizioni cantonali e comunali sull’obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.
È fatta salva l’indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 19162sull’utilizzazione delle forze idriche.
Footnotes
Abrogato dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597;FF 2005 2183, 2007 2457). ↩