La Confederazione può accordare contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovo di impianti di trasbordo e di carico.
La Confederazione può accordare contributi d’investimento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo TC all’estero se l’investimento contribuisce, con grande probabilità, al trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante transalpino.
Il contributo della Confederazione ammonta almeno al 40 e al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Per progetti d’importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all’80 per cento.
I costi computabili per elemento d’impianto possono essere determinati mediante importi forfettari.
Nel concedere e nel calcolare i contributi sono considerati adeguatamente la concezione del trasporto di merci, gli obiettivi delle politiche della Confederazione in materia di trasporti, energia e protezione dell’ambiente, la sicurezza, i criteri economici e i vantaggi per terzi.
La Confederazione, rappresentata dall’UFT, conclude con i gestori degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo convenzioni quadriennali, in cui sono stabiliti gli investimenti dei gestori e gli importi massimi dei contributi della Confederazione.
Per gli impianti di trasbordo TC, i contributi d’investimento sono concessi soltanto se l’accesso a tali impianti è non discriminatorio.
Il Consiglio federale disciplina la concessione dei contributi d’investimento, in particolare le condizioni e le procedure per il finanziamento, e stabilisce l’ammontare degli importi forfettari per elemento d’impianto.
L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice i crediti d’impegno pluriennali necessari per i contributi d’investimento.
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