Se un Cantone ordina un’offerta del trasporto di merci per ferrovia, la Confederazione può partecipare all’ordinazione e alle indennità per i costi non coperti dell’offerta.
L’indennità della Confederazione non può superare l’importo del contributo cantonale.
Tale limitazione non si applica all’offerta ordinata del trasporto di merci sulla rete a scartamento ridotto.
Ogni quattro anni l’Assemblea federale stanzia un credito d’impegno per l’indennità per i costi non coperti dell’offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia.
La procedura di ordinazione può essere svolta per due anni. La sua periodicità è retta dall’articolo 31b della legge del 20 marzo 20091sul trasporto di viaggiatori.